Art. 6.
(Trasferimento di tecnologie).

      1. Il Ministro dell'università e della ricerca nomina una commissione permanente per acquisire dagli uffici competenti costituiti presso gli enti pubblici di ricerca (EPR) le attività e i progetti di trasferimento di tecnologia, e provvede alla redazione e alla trasmissione al Parlamento, alle amministrazioni dello Stato e alle regioni, di una relazione annuale sui medesimi trasferimenti, affidando la presidenza della citata Commissione al direttore della Direzione generale per le strategie e lo sviluppo dell'internazionalizzazione della ricerca scientifica e tecnologica dello stesso Ministero.